Facciamo chiarezza sul tema multe. Affrontiamo gli argomenti centrali del dibattito su i tempi di notifica e prescrizione. Scopriamo anche come fare ricorso. Ecco come può reagire colui che viola le norme del Codice della Strada.
Multe: scadenza e limiti al pagamento delle infrazioni stradali
Le multe inflitte dalla Polizia Stradale sono soggette ad una “data di scadenza”, ovvero vanno in prescrizione seguendo delle determinate regole imposte dalla legge italiana. Nel dettaglio si scopre che la regolamentazione prevista da capo all’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare il termine di prescrizione si applica a partire dal’ultimo sollecito di pagamento che arriva tramite posta raccomandata. Da quel momento in poi l’interessato dovrà considerare il fattore tempo dopo il quale la contestazione verrà respinta.
Quando si riceve una cartella esattoriale bisogna controllare alcuni dati come ad esempio:
- anno di riferimento del debito
- data del ruolo
- interessi di mora
Il comma 153 dell’art.1 della Finanziaria del 2008, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2008:
“gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento”.
Detto in altri termini l’Agenzia delle Entrate ha il dovere di notificare al trasgressore la sua relativa cartella entro un periodo di 24 mesi a partire dal giorno in cui gli è stato consegnato il ruolo da parte dell’Ente titolare del credito. Se questa tempistica non viene rispettata la cartella sarà considerata nulla.
Il ricorso al Prefetto va effetto entro 60 giorni dalla notifica spendendo una PEC dove allegare la scansione della multa ed eventuali documenti che possono aiutare a confermare le proprie ragioni. Infine nel testo della mail è necessario specificare che l’utilizzo della PEC è un diritto stabilito dal D.lgs 82/2005, secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n° 17666/2014.
Se la multa è stata già pagata è possibile fare comunque ricorso purché i siano due o più soggetti a dover pagare la sanzione e solo uno di questi due abbia effettuato il pagamento sfruttando la riduzione della somma da pagare. Un esempio è il caso di conducente non proprietario per cui vale la regola della co-intestazione di colpevolezza. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, se il proprietario del veicolo ha pagato la sanzione in misura ridotta, colui che era al volante ha comunque il diritto di impugnare la sanzione presentando un eventuale ricordo al prefetto o al giudice di pace.