Ryanair sciopera già da ieri con conseguenti ritardi e disagi peri passeggeri anche in Italia. Il no-work day è stato annunciato dai piloti della compagnia aerea per la flotta del Regno Unito, ma porta a cancellazioni e forti ritardi anche entro i nostri confini. La compagnia irlandese non ha ancora comunicato l’elenco ufficiale delle tratte cancellate.
Ciò che sappiamo al momento si limita alla protesta dei sindacati inglesi ed irlandesi che compongono il 26% del totale piloti dell’azienda. Considerando 10.000 voli giornalieri si intuisce il grande disagio che converge in direzione dei 78.000 passeggeri smistati su circa 520 voli previsti ed ora in forte ritardo o soggetti a cancellazione. Cosa fare in questi casi? Ce lo spiega Kathrin Cois, Responsabile della Comunicazione di Rimborso al Volo.
Cosa fare se il volo Ryanair viene cancellato o subisce un considerevole ritardo? La parola passa al Responsabile della divisione Comunicazione per il Rimborso Voli
In caso di sciopero decade il diritto all’indennizzo previsto dal Reg. CE N. 261/2004, in questo caso la compagnia non è tenuta a versare alcun indennizzo al passeggero per il ritardo o la cancellazione. Ma ciò non significa che il passeggero non abbia comunque dei diritti in caso di cancellazione o ritardo causati dallo sciopero. Infatti:
“La compagnia non solo è tenuta a riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile ma anche a rimborsare il costo del volo che ha cancellato più la differenza di prezzo del un nuovo volo (o treno) eventualmente acquistato dal passeggero per raggiungere la destinazione prevista.
Oltre a questo, la compagnia è tenuta ad offrire vitto e alloggio nel caso in cui non ci siano voli nella stessa giornata della cancellazione, oltre a rimborsare eventuali spese extra per spostamenti che non erano previsti per raggiungere, ad esempio, un altro aeroporto, nel caso in cui non sia possibile atterrare in quello inizialmente programmato”.
Si prevede quindi il rimborso spese extra che il cliente ha dovuto sostenere per raggiungere la sua destinazione finale. Ma NON il risarcimento. Il diritto al rimborso è dovuto anche in quelle situazioni per cui la compagnia non viene considerata responsabile del disagio creato come, appunto, lo sciopero.
Il risarcimento (o indennizzo o compensazione pecuniaria) non ha nulla a che vedere con il costo del biglietto, ma è una somma di denaro – che va dai 250 ai 600 euro – che spetta al passeggero per i disagi subiti in seguito alla cancellazione del volo, del ritardo o overbookingsecondo quanto stabilito dal Reg. CE N. 261/2004. Per quanto riguarda il risarcimento, questo non spetta al passeggero in caso di sciopero.
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