Alcuni cambiamenti sono stati apportati dall’ultimo decreto Infrastrutture anche al codice della strada. In primis ad essere compresi sono i monopattini elettrici.
“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.”
“qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.”
Allungata a 12 mesi la validità del foglio rosa mentre i tentativi dell’esame di pratica passano da 2 a 3. I neopatentati inoltre potranno guidare auto con potenza maggiore ai 70 kW e con rapporto peso/potenza superiore ai 55 kW/t ma solo con una persona munita di patente da almeno 10 anni.
“Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.”
Non sarà più necessario, in caso di guida senza patente, recarsi presso le Forze dell’Ordine per dimostrare il possedé del documento. Si pagherà comunque la multa.
“L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della con testazione.”