Auto elettriche: una colonnina ogni 1000 abitanti, approvato ma nessun obbligo per i Comuni

Approvato il Decreto che semplifica l'accesso alle colonnine di ricarica per auto elettriche ma nessun obbligo imposto ai Comuni per le installazioni.

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Approvato il Decreto che semplifica l’accesso alle colonnine di ricarica per auto elettriche ma nessun obbligo imposto ai Comuni per le installazioni. Il suddetto Decreto, individuabile come 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è entrato in Gazzetta Ufficiale per effetto della conversione in legge dell’11 settembre 2020. Nonostante questo c’è una certa confusione.

Il testo contiene l’articolo 57 dedicato alla mobilità elettrica intitolato Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”. Promette di prevedere una colonnina ogni 1000 abitanti secondo quanto espresso nel testo che segue.

 

Art. 57 comma 6 per le colonnine di auto elettriche

Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((l’installazione, la realizzazione)) e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei  veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti”.

Ai Comuni è confermato quindi l’onere di prevedere l’ampliamento pianificato dell’infrastruttura di ricarica chiarendo la disposizione e la posizione dei punti di ricarica sulla base del piano urbanistico.

“in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti”.

La parte sottolineata è quella chiave in quanto non cita quale sia questo aspetto che rende possibile l’installazione dei punti di ricarica. Tra l’altro il comma 17 cita espressamente il fatto che lo Stato non finanzierà la messa in esercizio delle infrastrutture con i Comuni che dovranno fare affidamento a senso unico alle proprie risorse.

Al comma 8, inoltre, si riporta:

“Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all’ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l’autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica”.

Il che si può tradurre come: “lasciamo fare gli operatori, tanto i Comuni sicuramente non si adegueranno”. La nuova norma, in fin dei conti, semplifica il rapporto tra società private e Comuni sul fronte della creazione delle nuove infrastrutture per una strada che sembra comunque troppo lunga per garantire risultati nel breve periodo.

Fontedmove
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